Le tre misure principali di difesa commerciale sono
-
misure antidumping,
nei confronti di importazioni
effettuate sul mercato comunitario da parte di imprese di paesi terzi che
vendono sul mercato europeo prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita
sul mercato d’origine della merce (importazioni in dumping); -
misure antisovvenzione, nei
confronti di importazioni che
godono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai governi alle proprie imprese; -
salvaguardie,
che possono essere attivate
in presenza di grave danno alle imprese comunitarie
derivante da distorsioni del mercato, come ad esempio flussi anomali di
importazioni.
Procedure Antidumping
A cosa serve
Serve a proteggere il mercato
comunitario di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti
dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi
beni venduti sul mercato d’origine.
In cosa consiste
Si tratta di in un procedimento quasi amministrativo regolato dal diritto
comunitario e condotto dalla Commissione europea d’ufficio o dietro
presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale
procedimento, in caso di accertamento dell’esistenza di un comportamento di
dumping, prevede l’applicazione di dazi all’importazione, ovvero di dazi
che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al
livello dei prezzi vigente nel mercato d’origine della merce, a meno che non sia
possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo
di prezzo minimo che abbia lo stesso effetto.
Quando e a chi è applicato il dazio
I dazi antidumping sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate
4 condizioni:
-
esistenza della pratica di
dumping, cioè quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato
comunitario risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul
mercato d’origine della merce; -
esistenza di un importante
pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dal dumping; -
esistenza di un nesso causale tra
il pregiudizio e il dumping (ossia il danno dell’industria europea deve essere
causato dalle importazioni in dumping); -
interesse della Comunità: i
benefici derivanti dalla introduzione del dazio devono essere superiori ai costi
che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).
Il dazio è applicato a tutte le imprese esportatrici del Paese da cui proviene
la merce in dumping. Il livello del dazio antidumping sarà pari alla differenza
tra il prezzo in vigore nel Paese d’origine della merce e il prezzo di vendita
nel mercato europeo (il dazio è espresso in percentuale rispetto al prezzo di
esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni
pregiudizio per l’industria europea, il valore del dazio sarà pari al livello in
cui il danno dell’industria è eliminato (tale regola è detta del “dazio
minimo”).
Quali sono i soggetti coinvolti nella procedura
-
La azienda o le aziende interessate sono
tenute a presentare un ricorso che contenga elementi di
prova relativi alle condizioni necessarie per
l’imposizione di un dazio
compensativo, oltre ad elementi
relativi all’azienda o alle aziende
che agiscono ed al mercato di riferimento. Nel corso
della procedura possono comunque intervenire per presentare
proprie osservazioni. La Commissione ha
predisposto una guida per la presentazione dei ricorsi. -
La associazione di categoria
che può presentare il ricorso per conto dei propri associati
e che, comunque, può svolgere una
importante attività di raccolta di dati. -
Il Ministero delle Attività Produttive che può fungere da tramite tra le aziende interessate e la
Commissione, assistendo entrambi nella costruzione del dossier.
La Commissione europea che gestisce tutta la procedura e propone al Consiglio l’eventuale adozione dei
dazi compensativi. -
Le aziende produttrici
nei paesi terzi che sono chiamati a partecipare
attivamente al procedimento, fornendo alla Commissione i
dati necessari per valutare l’eventuale esistenza di un comportamento
di dumping. -
Il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea che
decide l’adozione delle misure definitive.