Gli strumenti Antidumping

Le tre misure principali di difesa commerciale sono

  • misure antidumping,  
    nei   confronti   di   importazioni  
    effettuate   sul  mercato comunitario da parte di  imprese di paesi terzi  che
    vendono sul mercato europeo prodotti a  prezzi inferiori al prezzo  di vendita 
    sul mercato  d’origine della merce (importazioni in dumping);

  • misure  antisovvenzione,   nei   
    confronti    di   importazioni   che  
    godono   di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai governi alle proprie imprese;

  • salvaguardie,
    che possono essere attivate
    in presenza di grave danno alle imprese comunitarie
    derivante da distorsioni del mercato, come ad esempio flussi anomali di
    importazioni.

Procedure Antidumping

A cosa serve

Serve a proteggere il mercato
comunitario di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti
dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi
beni venduti sul mercato d’origine.
 

In cosa consiste

Si tratta di in un procedimento quasi amministrativo regolato dal diritto
comunitario e condotto dalla Commissione europea d’ufficio o dietro
presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale
procedimento, in caso di accertamento dell’esistenza di un comportamento di
dumping, prevede l’applicazione di dazi all’importazione, ovvero di dazi
che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al
livello dei prezzi vigente nel mercato d’origine della merce, a meno che non sia
possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo
di prezzo minimo
che abbia lo stesso effetto.

Quando e a chi è applicato il dazio

I dazi antidumping sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate
4 condizioni:

  1. esistenza della pratica di
    dumping, cioè quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato
    comunitario risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul
    mercato d’origine della merce;

  2. esistenza di un importante
    pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dal dumping;

  3. esistenza di un nesso causale tra
    il pregiudizio e il dumping (ossia il danno dell’industria europea deve essere
    causato dalle importazioni in dumping);

  4. interesse della Comunità: i
    benefici derivanti dalla introduzione del dazio devono essere superiori ai costi
    che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).

Il dazio è applicato a tutte le imprese esportatrici del Paese da cui proviene
la merce in dumping. Il livello del dazio antidumping sarà pari alla differenza
tra il prezzo in vigore nel Paese d’origine della merce e il prezzo di vendita
nel mercato europeo (il dazio è espresso in percentuale rispetto al prezzo di
esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni
pregiudizio per l’industria europea, il valore del dazio sarà pari al livello in
cui il danno dell’industria è eliminato (tale regola è detta del “dazio
minimo”).
 


Quali sono i soggetti coinvolti nella procedura


  • La azienda o le aziende interessate
     sono
    tenute a presentare un ricorso che  contenga elementi di
    prova relativi alle condizioni necessarie per 
    l’imposizione di un dazio  
    compensativo,  oltre   ad  elementi  
    relativi all’azienda o   alle   aziende  
    che  agiscono ed al mercato di riferimento. Nel corso 
    della procedura  possono comunque intervenire per presentare
    proprie osservazioni. La Commissione ha
    predisposto una guida per la presentazione dei ricorsi.

  • La  associazione di categoria
    che può presentare il ricorso per conto dei propri associati 
    e  che, comunque,  può  svolgere  una
    importante attività di raccolta di dati.

  • Il Ministero delle Attività Produttive  che  può fungere da tramite tra le aziende interessate e la   
    Commissione, assistendo entrambi nella costruzione del dossier.
    La Commissione europea che gestisce tutta la procedura e propone al Consiglio l’eventuale adozione dei
    dazi compensativi.

  • Le aziende produttrici 
    nei paesi terzi che sono chiamati a partecipare
    attivamente al procedimento, fornendo  alla Commissione i
    dati necessari per valutare l’eventuale esistenza di un comportamento
    di dumping.

  • Il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea che
    decide l’adozione delle misure definitive.